Statuto
dell'Associazione
Art. 1 - Costituzione
1. E' costituita con sede in Roma , via Costantino Morin n°1,
l'associazione denominata - IL MONDO DI DAMARETE - organizzazione
di utilità sociale di seguito detta associazione.
2. L'Associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà,
promozione sociale, culturale, turistica, ambientale, ricreativa
e sportiva.
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo
e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento,
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà
il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. L'associazione ha durata illimitata.
Art. 2- Attività
1. L'associazione svolge le seguenti attività: A)
Contribuire allo sviluppo economico, culturale e civile dei cittadini
appartenenti alle fasce sociali più disagiate delle regioni
del Sud Italia, dei Paesi del Mediterraneo( in particolare le donne),promuovere
la più ampia diffusione della democrazia e solidarietà
nei rapporti umani,la pratica ed la difesa delle libertà
civili,individuali e collettive. B) Favorire l’estensione
di attività culturali, turistiche, ambientali, ricreative
e di forme consortili tra le varie associazioni ed organizzazioni
democratiche di questi paesi,organizzando incontri, corsi di formazione
per il totale inserimento degli immigrati nel nostro paese. C) Avanzare
proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente ad iniziative
di gestione democratica. D) Organizzare iniziative,servizi, attività
culturali, turistiche, sportive, ricreative, atte a soddisfare le
esigenze dei soggetti a cui sono dirette le finalità sopra
descritte. E) L’Associazione si inibisce espressamente lo
svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate,con
eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
Art. 3 - Soci
1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto
e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è
accolta dal comitato.
2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare
senza riserve lo statuto dell'associazione.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per
almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso
è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in
via definitiva.
Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee,
a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente
concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto,
a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato
dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art. 5 - Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- il comitato;
- il presidente;
- il Segretario;
- il Revisore dei conti;
Art. 6 - Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in
via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno
15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera
espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno
un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con
le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere
tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno dei soci, presenti
in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di
tre deleghe.All’inizio di ogni seduta l’Assemblea elegge
nel suo seno
il Presidente ed il Segretario della stessa.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo
16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato,il Presidente ed il Vice Presidente.
- eleggere il revisore dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi
a carico dei soci.
Art. 7 - Comitato
1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è
composto da 5 membri. Esso può cooptare altri membri, in
qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con
solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno
10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera
espresso o raccomandata, telegramma, fax ,e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno
un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere,
con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro
12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti
giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito
con la presenza della metà più uno dei componenti.
In seconda convocazione è regolarmente costituito con la
presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
- assumere il personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo
e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone
e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria
competenza adottati dal presidente per motivi di necessità
e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.
Art. 8 - Presidente
1. Il presidente, è eletto dall’Assemblea
a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo
12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli
6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti
di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea
e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti
di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima
riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative
funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 9 - Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti
compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei
verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che
sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo,
che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione
nonchè alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese
in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.
Art. 10 – Il revisore dei conti
1.Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previsti
dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2 . Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli
organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto
e firmata.
3 . Il Revisore riferisce annualmente all'assemblea con relazione
scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
Art. 11 - Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione
e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi
e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione
inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli
compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo"
senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro
60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente
raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo
dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte
d'appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la
parte che non vi abbia provveduto.
Art. 12 - Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni
e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio
decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 13 - Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a
qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito
dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte
del presidente e del segretario.
Art. 14 - Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata
dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile
nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità
di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non
possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere
parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori
e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15 - Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato,
i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni,
i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
Art. 16 - Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere
presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque
soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art. 17 - Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Note
(1) Il presidente della Corte d'appello è quello competente
per territorio.
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